FacileConcordato · Le risposte ai tuoi dubbi
Domande frequenti sul
canone concordato
Attestazione, APE, tasse e scadenze: una guida per proprietari e inquilini, con risposte pratiche e riferimenti ufficiali.
Da sapere prima di firmare. Canone concordato e cedolare secca sono due scelte distinte. I vantaggi dipendono dall’accordo territoriale, dall’immobile e dalla situazione fiscale del proprietario.
01Canone concordato e attestazione
Che cosa significa canone concordato?
Il canone si determina applicando l’accordo territoriale del Comune: zona, superficie, caratteristiche dell’abitazione e correttivi previsti. Anche il contratto deve rispettare il modello e le condizioni applicabili. Un importo scelto liberamente non diventa concordato soltanto perché il contratto dura 3 + 2 anni.
Riferimenti: Decreto 16 gennaio 2017 e modelli contrattuali
L’attestazione è obbligatoria?
Per accedere alle agevolazioni fiscali dei contratti non assistiti regolati dagli accordi conformi al decreto del 2017, occorre l’attestazione di rispondenza economica e normativa. Per i contratti stipulati con l’assistenza delle organizzazioni firmatarie, la conformità è verificata nell’ambito dell’assistenza. Vanno controllati l’accordo applicabile e la data della sua adozione.
Riferimenti: Agenzia delle Entrate: guida affitti
Deve rilasciarla un’associazione riconosciuta a livello ministeriale?
Il requisito da verificare è che l’organizzazione sia firmataria dell’accordo territoriale applicabile. Un generico “riconoscimento ministeriale” non basta. L’attestazione può essere rilasciata da almeno una delle organizzazioni firmatarie, secondo le modalità dell’accordo. La sola firma di un’agenzia o di un professionista non sostituisce questa attestazione.
Riferimenti: Decreto 16 gennaio 2017 e modelli contrattuali
La registrazione del contratto sostituisce l’attestazione?
No. Registrazione e attestazione hanno funzioni diverse: la ricevuta dell’Agenzia delle Entrate non certifica la conformità all’accordo territoriale. L’assenza dell’attestazione, quando necessaria, espone alla contestazione delle agevolazioni; non va confusa automaticamente con la nullità dell’intero contratto.
Riferimenti: Agenzia delle Entrate: guida affitti
Serve una nuova attestazione a ogni contratto?
L’attestazione può essere utilizzata anche per successivi contratti con identico contenuto, finché non cambiano le caratteristiche dell’immobile o l’accordo territoriale. Prima di riutilizzarla occorre verificare che tutte le condizioni previste siano ancora rispettate.
Riferimenti: Agenzia delle Entrate: guida affitti
02APE e documenti dell’immobile
Per affittare è necessario un APE valido?
Sì, per le abitazioni soggette all’obbligo. Nelle nuove locazioni il proprietario deve mettere a disposizione l’Attestato di Prestazione Energetica dall’avvio delle trattative e consegnarlo al termine. Il documento deve essere valido: eventuali esclusioni vanno verificate sul caso concreto.
Riferimenti: D.Lgs. 192/2005, articolo 6
Quanto dura l’APE? È sempre valido per dieci anni?
Dieci anni è la durata massima, non una garanzia incondizionata. Interventi che modificano la prestazione energetica possono richiedere l’aggiornamento. La validità dipende anche dai controlli di efficienza energetica prescritti: in caso di mancato rispetto, opera la scadenza al 31 dicembre dell’anno successivo a quello della prima scadenza non rispettata. Il tecnico verifica anche gli adempimenti regionali.
Riferimenti: ENEA: linee guida nazionali APE
L’APE va allegato al contratto?
Il contratto di nuova locazione soggetto a registrazione deve contenere la dichiarazione dell’inquilino di aver ricevuto informazioni e documentazione, compreso l’APE. Per la locazione di una singola unità immobiliare non è obbligatorio allegarne materialmente la copia; restano gli obblighi di consegna e della clausola. Per altri casi occorre verificare la disciplina applicabile.
Riferimenti: D.Lgs. 192/2005, articolo 6
L’attestazione del canone e l’APE sono lo stesso documento?
No. L’attestazione di rispondenza riguarda il contratto e il canone concordato. L’APE descrive la prestazione energetica dell’immobile. Avere uno dei due non sostituisce l’altro.
Riferimenti: Decreto 16 gennaio 2017 e modelli contrattuali · D.Lgs. 192/2005, articolo 6
03Cedolare secca, detrazioni e IMU
Quali vantaggi offre il concordato con cedolare secca?
Quando ricorrono i requisiti, si applica la cedolare secca al 10%. Essa sostituisce IRPEF e relative addizionali sul reddito interessato, oltre alle imposte di registro e bollo relative al contratto. L’opzione e i requisiti dei proprietari devono essere verificati; in comproprietà la scelta di uno solo non elimina tutte le imposte riferibili agli altri.
Riferimenti: Agenzia delle Entrate: redditi dei fabbricati · Agenzia delle Entrate: istruzioni RLI
Il 10% vale per qualsiasi immobile a canone concordato?
No. Oltre alla conformità contrattuale, contano i requisiti del regime e la localizzazione dell’immobile nei Comuni ammessi, comprese le specifiche ipotesi previste per territori colpiti da calamità. Non basta scrivere “canone concordato” per ottenere automaticamente l’aliquota ridotta.
Riferimenti: Agenzia delle Entrate: redditi dei fabbricati
Esiste il canone concordato senza cedolare secca?
Sì. Il tipo di contratto e la scelta fiscale sono distinti. Si può stipulare un concordato e tassare il reddito con l’IRPEF ordinaria e le addizionali. Nei casi agevolati è prevista un’ulteriore riduzione del 30% del reddito imponibile; restano da considerare registro e bollo.
Riferimenti: Agenzia delle Entrate: redditi dei fabbricati
Chi ha solo redditi da fabbricati e spese di ristrutturazione può preferire l’IRPEF?
Sì, può risultare più conveniente, ma serve un confronto personalizzato. Le detrazioni IRPEF, come le quote ammesse per ristrutturazione, non si sottraggono dalla cedolare secca. Se mancano altri redditi soggetti a IRPEF, potrebbe mancare l’imposta su cui utilizzarle. Il regime ordinario può creare questa “capienza”. Il confronto deve includere redditi effettivamente imponibili, detrazioni utilizzabili, addizionali e costi di registrazione. Avere solo redditi immobiliari non garantisce da solo la convenienza.
Riferimenti: Agenzia delle Entrate: oneri e spese · Agenzia delle Entrate: circolare 26/E del 2011
Con la cedolare perdo tutte le detrazioni?
No. Se hai altri redditi soggetti a IRPEF, puoi utilizzare le detrazioni su quell’imposta, nei limiti previsti. Per le ordinarie rate di detrazione da ristrutturazione, la quota annua che supera l’IRPEF disponibile generalmente non viene rimborsata né recuperata negli anni successivi. La verifica va fatta anno per anno.
Riferimenti: Agenzia delle Entrate: circolare 26/E del 2011 · FiscoOggi: detrazioni e incapienza
Il concordato riduce anche l’IMU?
Sì: l’IMU calcolata con l’aliquota comunale è ridotta al 75%, quindi lo sconto è del 25%. La riduzione non dipende dall’opzione per la cedolare. Per esempio, un’imposta di 1.000 € diventa 750 €, a parità delle altre condizioni. Verifica aliquote, requisiti documentali e comunicazioni richieste dal Comune.
Riferimenti: Legge 160/2019, articolo 1, comma 760
Con la cedolare posso applicare l’aumento ISTAT?
No, durante il periodo coperto dall’opzione. Il proprietario rinuncia agli aggiornamenti del canone, compreso quello ISTAT. Senza cedolare l’eventuale aggiornamento deve essere ammesso dal contratto e dall’accordo territoriale applicabile.
Riferimenti: Agenzia delle Entrate: circolare 26/E del 2011
04Registrazione e proroga del 3 + 2
Entro quando va registrato il contratto?
Di regola entro 30 giorni dalla stipula oppure dalla decorrenza, se anteriore. Conserva contratto firmato, allegati e ricevuta di registrazione. L’attestazione non sostituisce questo adempimento.
Riferimenti: Agenzia delle Entrate: registrazione online
Dopo i primi tre anni il contratto finisce?
No. Nel normale 3 + 2 opera la proroga di diritto di due anni, salvo le ipotesi previste dalla legge. Il proprietario può negare il primo rinnovo soltanto nei casi consentiti e rispettando il preavviso.
Riferimenti: Legge 431/1998, articoli 2 e 3
La proroga dopo tre anni va comunicata all’Agenzia delle Entrate?
Sì, anche quando è automatica e anche con cedolare secca. La comunicazione si presenta con modello RLI entro 30 giorni dalla scadenza, indicando la nuova fine del contratto e il regime fiscale. La proroga civilistica non sostituisce l’adempimento fiscale. Con cedolare non è dovuta l’imposta di registro sulla proroga per le quote coperte dall’opzione; in regime ordinario si versa quanto dovuto.
Riferimenti: Agenzia delle Entrate: circolare 27/E del 2016, punto 2.3 · Agenzia delle Entrate: istruzioni RLI
Che cosa accade se dimentico la comunicazione della proroga?
Occorre verificare e sistemare la posizione. In cedolare, l’omessa comunicazione non comporta automaticamente la revoca dell’opzione se il contribuente mantiene un comportamento coerente, dichiarando i redditi e versando la relativa imposta. In regime ordinario vanno controllati anche imposta, interessi e sanzioni applicabili.
Riferimenti: Agenzia delle Entrate: guida affitti
Alla fine dei cinque anni che cosa succede?
In assenza di una valida comunicazione di mancato rinnovo o di una diversa intesa, il contratto prosegue con rinnovi biennali. Per rinunciare al rinnovo alla scadenza successiva alla prima occorre un preavviso di almeno sei mesi; non servono i motivi tassativi richiesti al proprietario per la prima scadenza.
Riferimenti: Legge 431/1998, articoli 2 e 3
05Recesso, disdetta e riconsegna
Quando può andare via prima l’inquilino?
Può recedere in qualsiasi momento per gravi motivi, con sei mesi di preavviso. Il contratto può concedere condizioni più favorevoli, come recesso libero o termine ridotto. I motivi vanno descritti concretamente nella comunicazione: la sola frase “per gravi motivi” non chiarisce la ragione del recesso.
Riferimenti: Legge 431/1998, articoli 2 e 3 · Decreto 16 gennaio 2017 e modelli contrattuali
Come si comunica il recesso e da quando decorre il preavviso?
Usa una raccomandata con avviso di ricevimento, conservando testo e ricevute. Indica parti, immobile, contratto, motivo quando richiesto e data prevista di rilascio. Calcola il preavviso rispetto alla ricezione da parte del destinatario, tenendo conto delle regole sulla conoscibilità della comunicazione: evita di spedire all’ultimo giorno utile. Eventuali strumenti equivalenti, come PEC tra indirizzi certificati, vanno verificati rispetto al caso e al contratto.
Riferimenti: Decreto 16 gennaio 2017 e modelli contrattuali
Quando il proprietario può negare il rinnovo dopo tre anni?
Solo per i motivi dell’articolo 3: ad esempio uso proprio o dei familiari indicati dalla legge, determinati lavori indispensabili, altra abitazione idonea disponibile all’inquilino nello stesso Comune, mancata occupazione ingiustificata o vendita nelle specifiche condizioni previste. Servono almeno sei mesi di preavviso e l’indicazione del motivo, a pena di nullità.
Riferimenti: Legge 431/1998, articoli 2 e 3
E se il proprietario non realizza il motivo dichiarato?
Se, recuperato l’alloggio, non lo destina entro dodici mesi all’uso dichiarato, l’inquilino può chiedere il ripristino del rapporto oppure il risarcimento previsto dall’articolo 3, non inferiore a 36 mensilità, ricorrendone i presupposti. È una tutela specifica contro l’uso illegittimo del diniego di rinnovo.
Riferimenti: Legge 431/1998, articoli 2 e 3
Se i motivi dell’inquilino sono contestati o il preavviso manca?
Il recesso può essere contestato e possono restare dovuti canoni per il periodo non correttamente coperto dal preavviso o fino alla valida cessazione, secondo le circostanze. La restituzione delle chiavi, da sola, non prova la rinuncia del proprietario alle somme dovute. È opportuno formalizzare per iscritto eventuali accordi sulla chiusura e sui pagamenti. La regola delle 36 mensilità riguarda il diverso caso del diniego illegittimo del proprietario.
Riferimenti: Decreto 16 gennaio 2017 e modelli contrattuali · Legge 431/1998, articoli 2 e 3
Possiamo chiudere il contratto di comune accordo?
Sì. Formalizzate data di cessazione, riconsegna, saldo dei canoni e gestione del deposito. La cessazione anticipata va comunicata con RLI entro 30 giorni. In regime ordinario è normalmente dovuta l’imposta fissa di 67 €; con cedolare secca per tutti i locatori non è dovuta l’imposta di registro sulla risoluzione.
Riferimenti: Agenzia delle Entrate: istruzioni RLI
06IBAN e pagamenti
Perché viene chiesto l’IBAN se non scelgo la cedolare?
Per la registrazione telematica in regime ordinario vengono addebitate le imposte dovute, come registro e bollo. L’IBAN serve a questo pagamento: non è il conto su cui l’inquilino deve necessariamente versare l’affitto. Verifica in anticipo importo e disponibilità del saldo.
Riferimenti: Agenzia delle Entrate: istruzioni RLI
Posso indicare un conto qualsiasi?
No. Il conto deve rispettare le condizioni del servizio: normalmente è intestato al richiedente la registrazione, oppure all’intermediario nei casi ammessi. Per un conto cointestato occorre la firma disgiunta. IBAN errato, conto non abilitato o fondi insufficienti possono impedire il pagamento: controlla anche la ricevuta dell’addebito.
Riferimenti: Agenzia delle Entrate: istruzioni RLI
Con cedolare secca l’IBAN non serve mai?
Se non sono dovute imposte per quella registrazione, non serve l’IBAN per addebitarle. La cedolare sui redditi deve però essere pagata alle proprie scadenze. L’IBAN può inoltre servire per altri pagamenti o adempimenti soggetti a imposta. Per le imposte di registro successive, la procedura web prevede l’addebito su conto; sono disponibili anche le modalità di versamento ammesse con F24 ELIDE.
Riferimenti: Agenzia delle Entrate: pagamenti registro web · Agenzia delle Entrate: istruzioni RLI